In questi giorni ci sono 4 domande che affliggono tutti gli automobilisti italiani, ma la colpa principalmente è stata creata dall’inutile spauracchio che la maggior parte delle testate giornalistiche ha creato disinformando gli utenti con titoloni di giornale come: “Dal 3 novembre se non aggiorni il libretto, 700€ di multa!”
Ma veniamo a noi ed alla serietà dell’informazione corretta. Ecco le domande più frequenti che sono arrivate in redazione:
– Posso ancora prestare la mia moto/auto?
– Per legge, dal 3 novembre chi guiderà un’auto/moto/scooter deve anche essere l’intestatario?,
– In caso di controllo delle forze dell’ordine, il nome riportato sulla carta di circolazione e quello sulla patente devono essere gli stessi?
– Non posso più prestare il mio mezzo di trasporto a parenti, amici e conoscenti?
Partiamo col dire che in realtà la norma non riguarda il caso in cui si utilizza un mezzo non intestato a proprio nome (1)
La norma sostanzialmente dice che chi ha a disposizione un veicolo, che non è di sua proprietà e lo utilizza per un periodo superiore ai 30 giorni, dovrà far aggiornare la carta di circolazione, inserendo il proprio nome. (ogni richiesta o aggiornamento costerà circa 25 euro)
Se i nominativi riportati su patente e libretto non coincideranno, si andrà incontro a una multa salata di 705 euro e al ritiro della carta di circolazione.
E su questa punto, è nata la piena disinformazione facendo credere che un padre di famiglia (ad esempio) doveva inserire sulla carta di circolazione il nome di tutti i suoi familiari.
Sottolineiamo che: Questa norma esclude esplicitamente i familiari.
La norma esclude tutte le situazioni in cui il proprietario del veicolo e soggetto che ne dispone, abbiano rapporti di parentela sino al IV grado.
Ma la norma non si applica nemmeno nel caso vi sia un prestito del veicolo ad un amico, perché queste condizioni non sono accompagnate da un contratto di comodato gratuito (una delle fattispecie previste dalle norme) in cui sia indicata la data di inizio del “prestito”.
Le categorie incluse in cui si applica la norma sono ”le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria. Sostanzialmente interessa tutti quei casi in cui bisogna avere certezza di poter rilevare il soggetto responsabile della vettura per eventuali violazioni al Codice della strada.
Quindi importante sapere che:
– Con questa norma, si è voluto contrastare il malvezzo delle intestazioni “fittizie”.
– Non riguarda i veicoli intestati a familiari, conviventi (come spiegato sopra)
– Riguarda società di autonoleggio, o veicoli in comodato e simili che abbiamo la durata superiore ai 30 gg.
Avv. Aldo Ruggiero