Un sinistro stradale che veda coinvolti due veicoli, l’uno con accertata responsabilità e l’altro con condotta regolare, il conducente rispettoso delle regole del codice è liberato dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall’articolo 2054, comma due, codice civile.
Egli, in tal caso, è anche liberato dall’onere di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto e il danno.
Ciò è quanto fissato nella sentenza della Suprema Corte del 23 gennaio 2014 n. 1365.
Il caso, riguarda un sinistro stradale avvenuto tra due veicoli un motociclo e un autoveicolo.
Il motociclo attraversava un incrocio , regolato da impianto semaforico e l’autoveicolo proveniva dalla opposta direzione di marcia e svoltava a sinistra.
Accadeva che il motociclo, avesse impegnato l’incrocio quando il semaforo era a luce rossa.
La Cassazione, afferma che laddove vi sia una condotta colposa del protagonista del sinistro, a nulla vale far riferimento all’articolo 2054 codice civile, ovvero quella che comunemente si intende dire “concorso di colpa”.
Si rammenta, che laddove il conducente rispetti, le indicazioni del semaforo non è certo esentato dall’obbligo di diligenza nella guida, non nella sua espressione massima, ma deve applicare la comune prudenza nella guida.
Dalla sentenza suindicata appare di tutta evidenza che il veicolo, salvo prova contraria, che attraversa l’incrocio, con il semaforo emittente luce rossa ha la responsabilità esclusiva del sinistro stradale.
Va ricordato in tal caso quanto prescrive l’art. 41 Cds, ovvero a luce gialla i veicoli non devono superare la striscia di arresto o impegnare la intersezione stradale ovvero nel caso in cui ciò avvenga , liberare sollecitamente l’incrocio.
In tal caso, non sussiste l’esclusiva responsabilità del sinistro, ma va correttamente applicato l’art. 2054 , comma 2 codice civile.
Alla luce di quanto esposto, s’invitano i nostri lettori, al rispetto di quanto prescritto dal Cds in tema di attraversamento d’incroci regolati da semaforo,
Luce rossa:” se si oltrepassa l’incrocio e si viene coinvolti in un sinistro stradale, pur se si avesse la normale diligenza , non si può invocare l’applicazione della fattispecie prevista dall’art. 2054 comma 2 codice civile c.d. “concorso di colpa”
Luce gialla:” in tal caso o ci si arresta in prossimità della striscia di arresto, ove non sia possibile liberare velocemente l’incrocio. Se dovesse, comunque accadere il sinistro, nonostante la diligenza prestata, si può invocare il c.d. “concorso di colpa”
Avv. Aldo Ruggiero