Molta incertezza riguarda la legittimità o meno delle sanzioni prescritte in caso di sosta sulle strisce blu.
Tagliando non esposto: Se il titolo attestante il pagamento non è esposto sul parabrezza dell’auto parcheggiata nelle strisce blu non c’è, : sarà necessario pagare la sanzione, in quanto non siete in possesso di adeguato titolo che vi autorizzi a sostare negli spazi contrassegnati.
Tagliando scaduto: oltre l’orario trascritto sul tagliando, o non e’ stato rinnovato in tal caso una speranza c’è. Qualcosa è dovuto ma non le esorbitanti cifre che normalmente vengono richieste dagli enti comunali.
Le amministrazioni locali, debitamente informate dal Ministero delle Infrastrutture, non curanti del parere tecnico legale che andremo ad esaminare , prescrivono ugualmente la sanzione.
Nel marzo del 2010, grazie ad un parere tecnico-legale emanato dal ministero delle Infrastrutture (Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i sistemi Informativi e Statistici- Direzione Generale per la Sicurezza Stradale-Divisione II. Prot. 25783) a firma dell’ingegner Sergio Dondolini:
«Se la sosta» – si legge nel documento – «viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione… Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997. A parere di questo Ufficio in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettate da codesto Comune, di applicare la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privatorum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario… ».
Se il grattino è scaduto , l’agente accertatore può elevare la sanzione ma la multa risulta non legittimamente elevata, perché non c’è la norma che lo prevede.
Soccorrono in aiuto del Ministero anche alcune decisioni dei Giudici di Pace, i quali hanno riconosciuto che la multa non poteva poggiare su quella motivazione (cioè il «grattino» scaduto) in quanto non esiste la norma che ne contempli la fattispecie.Cfr art. 156 del Codice della Strada
Se il grattino e ‘ esposto ma è semplicemente scaduto l’ente deve procedere per il recupero delle somme per differenza, che è cosa diversa dalla contestazione formale di una sanzione pecuniaria con relativa pretesa.
Alla base di tale indirizzo vi è un rapporto di natura civilistica tra la società emittente il biglietto e il conducente o titolare dell’automobile: se il tagliando è scaduto da due ore e per quelle due ore avrei dovuto pagare altri quattro, sei od otto euro, avendone versato soltanto uno per la prima ora, non devo pagare 24, 37 o 41 euro a seconda dei casi, bensì la differenza tra il versato e il dovuto.
Difatti le maggiori entrate comunali con riguardo alle multe stradali sono quelle del tagliando scaduto sulla striscia blu.
Perché i comuni continuano a multare?
Per introdurre un ricorso al giudice di pace occorre un versamento per diritti d’ufficio di almeno 37 euro, ovvio che preferisco pagarne 24 di sanzione. Certo, c’è pur sempre il prefetto cui rivolgersi entro 60 giorni (entro 30 se ci si appella al giudice di pace) dalla notifica del verbale di contestazione e al quale non bisogna versare nulla, ma anche in quel caso la tempistica e le solite paludi burocratiche scoraggiano gli automobilisti multati ma poco determinati, cioè la maggioranza. E così, come spesso succede, le persone preferiscono pagare.