STRISCE BLU, CONTRASSEGNO INVALIDI, SOSTA e CONTRAVVENZIONI.
PICCOLO VADEMECUM
Tra gli utenti della strada, e in particolare automobilisti e motociclisti, si rincorrono le voci più disparate in merito alla normativa applicabile in merito alle sanzioni applicate in caso di mancata esibizione del c.d. “grattino” e se la semplice esibizione dei contrassegni invalidi(H) possa da solo determinare l’esenzione dal pagamento del relativo diritto alla sosta.
E se i comuni, rispettino la normativa in merito all’adozione delle strisce blu.
1)Legislazione di riferimento e comportamento degli enti pubblici (Comuni)
Norma di riferimento in merito a tale disciplina, è l’art.7 C.d.S, comma 8 che cosi enuncia: “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lett. f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato, nonchè per quelle definite “A” dal D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico“.
Pertanto da un’attenta lettura appare evidente che laddove l’Ente pubblico non soddisfi i requisiti previsti dalla norma, in altre parole non predisponga nelle immediate vicinanze dell’area per la sosta a pagamento, delle aree di parcheggio, c.d. libere, l’istituzione delle stesse deve ritenersi non legittima. Si veda a tal proposito la sentenza della Suprema Corte 116/07 la quale ha stabilito dei precisi limiti in materia, riconosciuta da tutti come la Stella polare in tale materia.
Rimangono esclusi dall’applicazione di tale disposizione, se l’Ente pubblico apponga delle strisce blu nelle immediate vicinanze di una c.d. ZTL, o ZPRU (Zona a particolare rilevanza urbanistica).
2) Contrassegno INVALIDI (H) e sanzioni
Non esiste un diritto alla sosta gratuita, con la sola esibizione del contrassegno invalidi, difatti la Suprema corte con sentenza n21271 del 05/10/2009, la 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi della normativa vigente, non sussiste in via generale il diritto alla sosta gratuita sulle strisce blu per i veicoli muniti di “contrassegno disabili” e che il riconoscimento di questo diritto è rimesso alla discrezionalità dei Comuni.
Al momento, infatti, potremmo trovarci di fronte a tre diverse situazioni:
– il Comune ha sancito a livello regolamentare l’esenzione dal pagamento per i veicoli con “contrassegno invalidi”;
– il Comune non ha assunto deliberazioni sul punto, ma nonostante la sentenza della Corte di Cassazione, continua a seguire la direttiva sull’esenzione del Ministero dei Trasporti;
– il Comune, forte della sentenza della Corte di Cassazione, decide di imporre il pagamento sulle strisce blu anche ai veicoli con “contrassegni invalidi”, nonostante l’avviso contrario del Ministero dei Trasporti.
Di fronte a questa situazione caotica, è bene che i possessori dei “contrassegni invalidi” si informino presso il Comune in cui vivono.
3) Potere sanzionatorio degli ausiliari del traffico
Il potere sanzionatorio degli ausiliari del traffico è limitato ad accertare e contestare solamente le violazioni in materia di sosta, ed esclusivamente nei punti in cui dette aree siano contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale, e in quelle poste a loro servizio solo se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio, ma non anche quelle violazioni che non riguardino tali aree e non comportino pregiudizio alla funzionalità delle medesime seppure commesse nella zona oggetto di concessione.
RIEPILOGANDO:
– In caso di strisce blu, la mancata esibizione del contrassegno espone l’eventuale contravventore al pagamento della relativa sanzione se correttamente applicata.
– Si precisa che in caso di quartieri zeppi di strisce blu, ed il Comune non provvede a predisporre appositi spazi di strisce bianche, anche se nello stesso quartiere vi sono zone c.d. ZTL, ciò non esonera l’ente pubblico dal predisporre apposite zone di strisce bianche.
– Laddove l’irrogazione della sanzione non rispettasse i dettami legislativi, sarà possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente per territorio e funzionalmente competente ovvero il Giudice di Pace.
– Laddove si abbia un contrassegno invalidi, va verificato Comune per Comune se vi sia il diritto alla gratuità della sosta, ovvero si debba corrispondere il relativo diritto.
– Va precisato che l’invalido ha diritto al posto invalidi (strisce gialle), ma non in via di principio alla gratuità della sosta.
– Gli ausiliari del traffico sono abilitati alla sola irrogazione della sanzione riguardante la mancata esibizione del titolo abilitante alla sosta (c.d. grattino), no rilevando in tal caso le eventuali altre violazioni.