Alcuni motociclisti apportano modifiche alla posizione della targa o la rendono illeggibile, o almeno difficoltoso, far rilevare i caratteri alfanumerici.
- Nel caso di modifiche alla posizione della targa ovvero che si concretano in una differente posizione del parafango posteriore si applica la disposizione dell’art. 78 Cds perché si tratta di una modifica costruttiva del motociclo.
- Nel caso di chi occulta semplicemente i caratteri alfanumerici della targa, ma la stessa conserva il suo naturale alloggiamento si applica la sanzione più leggera di cui all’art. 100 Cds.
Tali sistemi di occultamento, preludono all’elusione delle sanzioni riguardanti l’eventuale (probabile) commissione di altre infrazioni (si pensi al superamento dei limiti di velocità alla presenza di postazioni di “autovelox” con rilievo fotografico o “telelaser”, all’uso – o meglio, al non uso – del casco protettivo, alla possibilità di “fuggire” in caso di sinistro, etc.).
Importante sapere:
- Motocicli e scooter devono mostrare la targa sulla parte posteriore del veicolo.
- Il porta targa deve essere delle dimensioni di cui all’art. 258 Cds.
- La targa deve essere posizionata sempre entro la sagoma del veicolo e mai nella parte destra.
- La targa deve essere installata diritta ovvero perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo);
- La targa deve essere installata verticale con una tolleranza di 5° con un massimo di inclinazione di 30°.
La targa deve essere visibile secondo certi parametri. Deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l’esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l’alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa”;
Tali parametri sono indicati dall’art. 259 Cds .
Nel caso in cui le forze dell’Ordine, provvedono a un controllo è necessario che l’agente accertatore ponga la motocicletta su una parte in piano della strada e con ilgoniometro misuri l’inclinazione della targa rispetto alla verticale oltre a fare due fotografie della inclinazione della targa rispetto al suolo , di cui una foto ritragga la sagoma posteriore del motoveicolo così da rendere l’idea della relativa leggibilità dei caratteri alfa numerici e l’altra faccia notare la misurazione.
La misurazione dei gradi d’inclinazione sarà diligentemente riportata sul verbale di contestazione.
Nel caso in cui, ci sia tale rilevazione è opportuno redigere un corretto e separato verbale dei rilievi effettuati, dove inserire la misura rilevata, la mancanza di corretto separato verbale è motivo di contestazione in sede di ricorso dinanzi al Giudice di Pace.
Vi faccio notare che la misurazione dei gradi di inclinazione va effettuata mediante l’utilizzo di strumenti idonei ed omologati escludendo mezzi artigianali comesmartphone, ed altro che assolutamente non rispondono ai criteri giuridici per compiere una adeguata misurazione.
Il rilievo fotografico è utile in sede di giudizio perché rappresenta la dimostrazione oggettiva della violazione o anche della conformità della posizione della targa rispetto a quanto previsto dalla casa costruttrice.
Se l’alloggiamento della targa è stato alterato, manomesso o posto in sede o modo diverso da quanto previsto dall’omologazione di quel tipo di veicolo: si applica l’art. 78 Cds.
Per dimostrare che vi è differenza o conformità tra la moto sanzionata e lo stesso modello si deve compiere una piccola indagine: su internet si cerca il sito ufficiale della casa costruttrice di quel modello di motoveicolo e si scaricano le immagini della moto interessata, avendo come esclusivo riferimento quelle che ritraggono la parte posteriore: sorprendentemente si potrà osservare che se il posteriore è diverso da quello della moto sanzionata, vi è stata la violazione contestata.
In caso di conformità vi è fondato motivo di ritenere accolto il ricorso, depositato presso il Giudice di Pace competente per territorio. Si scaricano le foto e si portano, come prova, in sede di giudizio per un confronto oggettivo.
Le dichiarazioni dell’eventuale trasgressore devono necessariamente essere inserite nel verbale di contestazione: potranno avere rilievo in sede di ricorso al Giudice di Pace.
Bisogna fare molta attenzione ad occultare la targa od a manomettere l’alloggiamento del porta targa, nel primo caso, bene che vada la sanzione pecuniaria è minima ma si resta senza la possibilità di godere della propria motocicletta per un periodo di almeno tre mesi, nel secondo caso si è puniti anche ai sensi del codice penale come previsto dall’art. 490 C.P;
Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del Codice penale; ovvero ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, se il fatto non costituisce reato.
Avv. Aldo Ruggiero