Come alcuni già sanno, secondo l’articolo 11, comma 8, del DL n.5/2012 convertito con legge n.35/2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo. Ricordiamo che sono obbligati ad effettuare la revisione i proprietari di autoveicoli e motoveicoli dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e ogni due anni dalla prima revisione. E’ possibile effettuare la revisione periodica sia in motorizzazione sia presso centri privati autorizzati (con costi più elevati).
In proposito è stato chiesto, da diversi enti, alla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un parere circa la possibilità, a seguito dell’entrata in vigore della norma citata, di continuare ad applicare le disposizioni, inerenti il “bollino blu”, ossia il controllo annuale delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli a motore. La risposta non lascia dubbi, infatti secondo il Ministero, l’unica verifica obbligatoria, relativa al rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli a motore, è quella che si effettua in occasione della revisione periodica, di cui all’articolo 80 del Codice della strada. Pertanto, il decreto sulle semplificazioni “ha tacitamente abrogato ogni disposizione, diversa dall’articolo 80 del codice stradale, inerente il controllo periodico dei gas di scarico dei veicoli a motore”. Questo significa, precisa la circolare (scaricabile qui ), che la verifica delle emissioni inquinanti dei veicoli si effettua unicamente in occasione della revisione periodica e che “qualsiasi operazione tecnica, diversa da quella di revisione, finalizzata ai controlli di cui si tratta deve considerarsi arbitraria ed inefficace il relativo esito”.