Molti guidano senza assicurazione o con il contrassegno dell’assicurazione falsificato.
Tanto è comune il pensiero: “sono un buon pilota non ho mai avuto un incidente per tanti anni perché proprio a me.”
In realtà potrebbe finire per costare di più di quanto si pensi se si guidi senza assicurazione.
Circolare senza assicurazione è una pratica scorretta e molto rischiosa, perché eventuali danni provocati a cose e, peggio ancora, a persone, dovranno essere pagate dal conducente o proprietario del veicolo.
Vediamo cosa comporta la guida senza assicurazione e le sanzioni previste dal codice della strada.
Che cosa succede in caso d’incidente senza assicurazione?
Il conducente del veicolo che ha causato l’incidente, o il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente, che circolava senza assicurazione deve risarcire i danni causati a cose e persone.
Nel caso in cui il danneggiante non sia in grado di risarcire i danni causati, il danneggiato può chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presso la CONSAP.
In questo caso si potrà ottenere un risarcimento completo per i danni subiti. Nel caso dei danni a cose è prevista una franchigia di 500 euro.
Con l’approvazione della legge c.d. dell’indennizzo diretto, va ricordato che si è risarciti dalla propria compagnia assicurativa, nel caso in cui non si possieda l’assicurazione, tale procedura non è attivabile.
Pertanto anche laddove non si sia causato l’incidente, si rischia di non essere risarciti.
Sanzioni
L’articolo 193 del nuovo codice della strada specifica che tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie devono avere la copertura dell’assicurazione, pena la sanzione amministrativa che va da 779 a 3.119 euro. Tale sanzione può essere ridotta a un quarto nel caso in cui sia sottoscritta una nuova assicurazione entro i 15 giorni successivi alla scadenza dell’assicurazione oppure nel caso in cui l’interessato esprima la volontà, entro 30 giorni dalla sanzione, di voler demolire il veicolo.
La guida senza assicurazione comporta anche il sequestro del veicolo, che sarà restituito dopo il pagamento della sanzione prevista, del trasporto, del deposito e dell’assicurazione per un periodo di almeno sei mesi.
In caso di rottamazione
Nel caso in cui l’intestatario del veicolo, lo voglia rottamare avrà la disponibilità del veicolo e dei suoi documenti per procedere con la rottamazione e la radiazione dal PRA. In ogni caso l’intestatario deve versare una cauzione pari all’importo minimo delle sanzioni previste, che è restituita dall’organo accertatore ad avvenuta demolizione.
Nel caso non si utilizzi il veicolo ma questo è parcheggiato in un luogo pubblico è obbligatorio assicurarlo comunque, anche se non è in grado di circolare.
Sospensione patente
In caso di guida con assicurazione contraffatta o falsificata è prevista, per chi ha contraffatto il certificato della polizza, la sospensione della patente per un anno, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 193 del codice della strada e alle sanzioni concernentil’articolo 485 del codice penale.
E’ invece previsto il ritiro della patente nel caso in cui l’interessato sia trovato alla guida di un mezzo nel periodo in cui gli è stata sospesa la patente.
ATTENZIONE qui non si parla di norme ma di fatti realmente accaduti:
Recenti sentenze della Suprema Corte hanno evidenziato una ferma condanna della condotta di chi circola privo dell’assicurazione obbligatoria o con un contrassegno falsificato:” In tema di sanzioni amministrative irrogate per la guida di veicoli in assenza di copertura assicurativa, l’art. 193, comma 4, del codice della strada, come modificato dall’art. 3 del d.l. n. 151 del 2003, conv. in legge n. 214 del 2003, prevede che alla contestazione dell’infrazione consegua il sequestro dei veicolo da parte dell’organo di polizia, e che la restituzione di esso sia disposta a seguito del pagamento della sanzione in misura ridotta. Qualora non sia effettuato il pagamento e non sia presentato ricorso, il prefetto, cui è stato inviato il verbale, divenuto titolo esecutivo, non è più tenuto ad emettere ordinanza-ingiunzione, con la fissazione di un termine per la cosidetta “sanatoria amministrativa”, ma deve ordinare direttamente la confisca, ai sensi dell’art. 213 del codice della strada. FONTI Mass. Giur. It., 2009 CED Cassazione, 2009.
Nel caso di veicolo sprovvisto di assicurazione (art. 12, lett. b), per quanto riguarda il regime della prova, grava sul danneggiato l’onere di provare la mancanza di copertura assicurativa del danneggiante. Tale prova è considerata raggiunta o per ammissione esplicita del responsabile oppure attraverso il rapporto dei pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro. Va, comunque, rilevato che, qualora manchi la risposta del responsabile all’invito di indicare il nome della propria compagnia assicuratrice, la prova della mancanza di copertura assicurativa non si considera raggiunta. Il danneggiato, pertanto, deve in questo caso provare di aver usato l’ordinaria diligenza nell’eseguire le opportune indagini e che le stesse hanno avuto esito negativo senza sua colpa. Cass. civ. Sez. III, 18-11-2005, n. 24449
Pertanto alla luce di queste considerazioni è opportuno ricordare che la guida senza assicurazione è un comportamento pericoloso, oltre che foriero di conseguenze dannose per sé e per gli altri utenti della strada, pedoni o alla guida di moto o auto veicoli.
Non sottovalutate queste conseguenze, meglio non circolare per niente, che circolare senza copertura assicurativa o peggio con un contrassegno falsificato.
Avv. Aldo Ruggiero