Vi è mai capitato o sentito dire di essere stati inseguiti da malviventi armati che a bordo di altro motoveicolo, volevano sottrarvi la vostra amata motocicletta?
E quando ci si oppone, con violenza, sia il loro che il vostro comportamento potrebbe aver causato danni alla vostra persona ed al motoveicolo.
La vostra compagnia assicurativa copre tali casistiche e se si in che modo?
La garanzia è offerta dal Fondo Garanzia Vittime della Strada?
In giurisprudenza per svariati anni si è assistiti a un’interminabile serie di sentenze, non sempre univoche, fino a giungere ad una sentenza del maggio 2009 di cui si pubblica la seguente massima:
“La Suprema Corte conferma che la garanzia del fondo opera in qualsiasi caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato anche in ipotesi di condotta dolosa di terzi ed anche in assenza di urto materiale”
Come si giunge a ritenere operante la garanzia del Fondo vittime della strada?
La Suprema Corte ritiene che la responsabilità in tali casi, sia in capo ai malviventi, che con il loro comportamento doloso, causano il sinistro, da cui scaturiscono lesioni e danni.
Tale attribuzione di responsabilità non è dipendente dall’urto o meno, in altre parole non è rilevante che il motociclo sia stato spinto o no.
Occorre che ci sia nesso di causalità tra il comportamento doloso dei malviventi e l’evento dannoso e che il veicolo investitore sia sconosciuto o sia impossibile identificarlo.
Pertanto i malviventi sono responsabili, per il sol fatto di aver messo in opera una condotta illecita e come tale produttiva di danno sia civilmente responsabili ex art. 2043 C.c., sia penalmente per il reato di tentata rapina e lesioni personali.
Pertanto in caso di danni subiti al proprio motoveicolo o causati ad altri per sfuggire ai malviventi anche nel caso di lesioni personali, va inviata la richiesta del risarcimento del danno al Fondo Garanzia Vittime della Strada, in caso di veicolo non identificato o che risulti privo della copertura assicurativa.
Tale garanzia assicurativa è operante anche nel caso in cui i danni siano causati da veicolo rubato, ad esempio nel corso di un inseguimento.
Nel caso in cui il veicolo sia identificato o identificabile attraverso le banche dati della Pubblica amministrazione, in ugual modo la richiesta di risarcimento va inoltrata alla compagnia assicurativa del veicolo danneggiante.
Molto spesso si è assistito a un rigetto delle richieste di risarcimento in sede giudiziaria, poiché le stesse erano prive della querela di parte, in quanto ritenuta erroneamente condizione di procedibilità.
Non è rilevante, come spesso si crede proporre querela, affinché sia accogliibile una richiesta di risarcimento per i fatti avvenuti, poiché come chiarito dalla Suprema Corte, i due piani d’intervento sono differenti.
È ovvio che laddove si voglia ottenere l’inizio di un procedimento penale è necessario proporre querela per rendere perseguibili i reati commessi.
Riassumendo, è risarcibile il danno causato a se stessi e ad altri derivante dalla condotta illecita dei malviventi, in caso di veicolo non identificabile o identificabile ma privo di copertura assicurativa.
La richiesta va inoltrata al Fondo Garanzia Vittime della Strada, in ragione dell’impresa assicurativa designata dal Ministero per ogni singola regione italiana rinvenibile sul sito Isvap.
Alla richiesta non è necessario allegare la querela di parte perché non è considerata condizione di procedibilità, ma è consigliato presentarla alle autorità competenti per dare inizio al procedimento penale nei confronti dei responsabili.
Avv. Aldo Ruggiero