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Manutenzione delle strade: In caso di danni chi paga?
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Manutenzione delle strade: In caso di danni chi paga?

Settembre 20th, 2013 Avv. Aldo Ruggiero Articoli e Notizie, Mobilità pubblica e privata

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L’omissione dell’obbligo di provvedere alla manutenzione delle strade può essere fonte di responsabilità per gli incidenti occorsi agli utenti della strada?

Non passa giorno che qualche amico motociclista, circolando su strade urbane ed extra urbane non incappi in una buca stradale, a volte rimedia solo un gran spavento, in altri casi danni alla motocicletta ed in casi più gravi lesioni personali gravi , ma anche la vita.

Analizziamo i casi e le fonti di responsabilità dei vari enti gestori delle strade.

Va precisato che nel corso degli anni, la Suprema Corte ha stabilito vari criteri per attribuire la colpa dell’omessa o insufficiente manutenzione.

Il dubbio è se la P.A. fosse responsabile per i danni provocati in virtù dell’articolo 2043 C.C. ovvero per il principio generale del risarcimento del danno provocato all’ignaro motociclista, o per la responsabilità dovuta alle cose in custodia (art. 2051 C.C.)

La recente giurisprudenza ha ricondotto la responsabilità degli enti per i danni derivanti all’utente per il cattivo stato di manutenzione della strada nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.)

In tal caso la responsabilità si configura a condizione che l’evento dannoso dipenda da insidia o trabocchetto ovvero se il bene demaniale presenta una situazione di pericolo occulto non visibile, prevedibile ed evitabile dall’utente con l’ordinaria diligenza

In caso di presenza di un’insidia sulle pubbliche vie, solo l’intervento del personale preposto e il ripristino della superficie consente di superare e di eliminare il pericolo per l’utenza.

La disciplina applicabile è quindi di carattere generale e prevede che, per rendere responsabile la pubblica amministrazione, il danneggiato fornisca prova non solo della pericolosità, ma anche della non prevedibilità della buca o malformazione stradale.

Diversamente dal caso dei danni provocati dalla presenza di olio, di ghiaia, di brecciolino, in questa più generale fattispecie non sarà necessario fornire prova della condotta omissiva colposa del personale addetto alla rimozione e proprio perché il dissesto non è stato causato da terzi sconosciuti o non, ma è diretta conseguenza dell’ordinaria usura della strada.

Ove l’anomalia insista permanentemente sulla carreggiata o sul marciapiede, il danneggiato dovrà fornire solo elementi affinché emerga la non visibilità o la non prevedibilità della sua presenza e il nesso  di causalità con le conseguenze riportate.

Così, in ipotesi di circolazione dei veicoli, l’orario notturno, l’assenza d’illuminazione, il traffico intenso, la presenza di acqua piovana a colmare il dislivello di una buca, costituiscono tutte situazioni che rendono non percepibile (o avvistabile con estremo ritardo) il pericolo perché i conducenti hanno percezione della carreggiata solamente negli ultimi metri di percorrenza.

Il tutto sempre che l’efficacia causale prevalente e assorbente delle altre concause non sia riconducibile – nel caso di danni ai veicoli e/o ai relativi passeggeri – alla velocità eccessiva del conducente del veicolo.

In virtù della clausola generale di cui all’art. 2043 c. c., in difetto di controllo sul bene può essere affermata la responsabilità solo nei casi in cui sia ravvisabile una situazione d’insidia o di trabocchetto.

*Pertanto appare opportuno precisare che per far sorgere la responsabilità in capo alla P.A. per danni derivanti dalla presenza di ostacoli imprevisti sulla sede stradale, laddove il territorio comunale sia di dimensioni ridotte, è preferibile attivare il diritto ex art, 2051 C.C..

*Nel caso in cui il territorio comunale ovvero quello attribuito alla manutenzione dell’Ente proprietario sia di dimensioni notevoli è opportuno porre in rilievo la  colpevolezza ex art. 2043 C.C. in ossequio al principio generale del naeminem laedere.

Laddove, accada che s’incappi in una buca o malformazione stradale e si abbiano un danni a cose o  a persone è opportuno arrestare la marcia del veicolo, chiamare una pattuglia della Polizia Municipale o Stradale per far verificare la situazione di pericolo . Acquisire anche foto del luogo del sinistro.

Gli agenti intervenuti redigeranno processo verbale dell’accaduto, ciò renderà più semplice la prova del danno subito e la successiva chiamata in giudizio dell’Ente manutentore della sede stradale.

Avv. Aldo Ruggiero

              
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Avv. Aldo Ruggiero

Avvocato civilista di Napoli, sportivo, appassionato di motori e soprattutto di due ruote. Offre dal 1996 consulenza ed assistenza legale nei diversi ambiti del diritto civile. Corruptissima re publica, plurimae leges!

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