Molti credono di essere furbi, e si accodano al veicolo che li precede, pur di non corrispondere l’importo previsto per l’utilizzo della rete autostradale, confidando sul fatto, che male che vada siano sottoposti al pagamento della sola sanzione amministrativa aumentata al costo del pedaggio.
In giurisprudenza si trova un nutrito numero di decisioni su casi di utilizzo della rete autostradale cui non è conseguito il pagamento del pedaggio: in alcune ipotesi è stato ritenuto integrato il reato di truffa, in altre quello meno grave d’insolvenza fraudolenta. Tra queste le Sezioni unite penali della Cassazione secondo cui il rapporto tra utente e concessionario si configura come un rapporto contrattuale di diritto privato: il pedaggio ha dunque natura di «corrispettivo per l’uso dell’autostrada», non di tributo e la sua elusione configura «ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta.
Ciò premesso si verifica il reato d’insolvenza fraudolenta quando la frode è attuata dissimulando lo stato d’insolvenza dell’utente, che utilizza la rete autostradale (concludendo dunque un contratto) con il proposito doloso di non adempierel’obbligazione del pagamento del relativo pedaggio.
Si ha invece truffa ogni qual volta il soggetto attivo pone in essere artifici o raggiri che consentono al medesimo di non pagare il pedaggio.
Per “artificio” s’intende un’alterazione della realtà esterna, simulatrice dell’inesistente o dissimulatrice dell’esistente, che crea una falsa apparenza materiale (es. coprire la targa con vari espedienti ovvero catene, lucchetti, nastri adesivi o decorativi).
Il “raggiro” consiste invece in una menzogna corredata da ragionamenti idonei a farla scambiare per verità.
La giurisprudenza ha riconosciuto come comportamento fraudolento di cui all’art. 640c.p.:
- L’esibizione all’impiegato addetto all’esazione del pedaggio di una tessera Viacard che, al controllo elettronico, è stata tra quelle irregolari segnalate per il ritiro;
- Chi transita con il proprio veicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendone sprovvisto.
- 3. Il comportamento dell’utente che è riuscito a varcare il casello autostradale approfittando del transito di veicoli muniti di Telepass.
In tal modo avvengono sia un danno sia un profitto ingiusto.
Il danno consiste nel mancato conseguimento del pedaggio da parte del gestore autostradale;
Il profitto ingiusto consiste invece, nel mancato pagamento del pedaggio stesso da parte del soggetto attivo.
Si ricorda che l’art. 176, comma 17, Cds, punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559,
«chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, e per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio»; ciò «salvo che il fatto costituisca reato».
Pertanto, è opportuno precisare che la condotta di chi attraversa la corsia Telepass senza averne diritto commette il reato d’insolvenza fraudolenta, mentre chi ugualmente percorre la corsia Telepass occultando i segni distintivi del veicolo commette il più grave reato di truffa, oltre ad un illecito amministrativo, consistente nel pagamento di una sanzione.
Quindi attenti a transitare sulla corsia Telepass o Viacard non essendo abilitati, bene che vada si è sottoposti ad una sanzione amministrativa, male che vada si è sottoposti ad unprocedimento penale oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Avv. Aldo Ruggiero